Il codice tributo 1845 deve esser utilizzato, per identificare il versamento dell’aliquota sostitutiva IRPEF, con riferimento alle locazioni immobiliari. I proprietari di immobili affittati ad uso abitativo, dovranno eseguire il versamento dell’imposta tramite F24.
Cos’è il codice tributo 1845
Indice Pagina
L’aliquota sostitutiva dell’IRPEF, delle imposte di bollo e di registro, definita come cedolare secca è una particolare tipologia di regime fiscale che permette, a chi è proprietario di un immobile, con un contratto ad uso abitativo, di pagare un’imposta agevolata.
Questa varia dal 21% della locazione mensile al 10% in base alla tipologia di contratto concordato. Il codice tributo 1845 deve essere utilizzato dal proprietario per evidenziare l’impiego di questo regime agevolato.
Codice tributo 1845: come usarlo nel Modello F24
Il versamento della cedolare secca viene effettuata attraverso modello F24, disponibile:
• online presso il sito dell’Agenzia Delle Entrate;
• sui servizi di home banking del proprio conto personale;
• presso uno sportello bancario, di Poste Italiane o un centro abilitato (punto SisalPay);
• rivolgendosi a un consulente o a un centro CAF.
Per identificare il versamento dello specifico tributo, la cedolare secca, è importante compilare il modello F24 in modo adeguato. Vediamo nel dettaglio a cosa fare attenzione. La sezione contribuente prevede l’inserimento dei dati personali (codice fiscale e anagrafica). Invece, quella che potrebbe portare ad eventuali errori è la sezione Erario:
• nella colonna Codice Tributo si deve inserire il numero 1845;
• nella seconda sezione Rateazione/prov/mese, è necessario inserire il mese di riferimento;
• la casella Anno prevede l’indicazione dell’anno contabile in cui si effettua il versamento dell’aliquota sostitutiva IRPEF;
• nella colonna Importi a debito dovrà essere indicato il totale da versare in base alla tipologia di contratto.
Quando si deve pagare il modello F24 con codice 1845
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF può essere versata in due modalità:
• soluzione unica;
• a rate.
Nel primo caso l’operazione deve avvenire se l’importo da versare è inferiore a 257,52€. Invece, per le somme superiori è possibile suddividere il 95% dell’importo da versare in più rate. La prima sarà pari al 40% della somma prevista e dovrà essere pagata entro il 16 giugno. Invece, la seconda è equivalente al 60%, da versare entro e non oltre il 30 novembre. Infine, il saldo del 5% dovrà essere versato il 16 giugno dell’anno successivo. Per gli acconti si dovrà inserire il codice tributo 1845, mentre il saldo viene identificato dal codice 1846.
In ogni caso, per ritardo o mancato versamento è sempre prevista la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.