Regime dei minimi 2019: guida completa

Per il 2019 il regime dei minimi, previsto dalla legge n. 111 del 15/7/2011, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015, è rimasto ad appannaggio solo di chi vi aveva già aderito e continuava ad avere le caratteristiche ed i requisiti per potervi rimanere.

Si tratta di un regime fiscale agevolato, che il nostro ordinamento destina agli operatori economici di ridotte dimensioni, riservando loro semplificazioni importanti a fini IVA e a fini contabili

Tali operatori hanno la facoltà, in caso di possesso dei requisiti, di passare al regime forfettario ed essere così assoggettati a un’aliquota sostitutiva del 15%, ai coefficienti di redditività, alla riduzione dei contributi IINPS e a diverse semplificazioni contabili.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo regime fiscale adottato da molte Partite IVA, quali sono i vantaggi fiscali e quelli contabili.

Regime dei minimi: che cos’è ?

IlRegime dei minimi è un regime fiscale agevolato che, dopo la sua entrata in vigore nel 2008, è stato sottoposto a modifiche rilevanti. Oggi, è il regime fiscale naturale adottato dalle persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività di impresa, un’arte o una professione, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che non incorrano in una causa di esclusione.

L’agevolazione fiscale per chi adotta il Regime dei minimi prevede l’applicazion edi un’imposta sostitutiva che passi dal 20% al 5%,e le fatture non siano più soggette a ritenuta d’acconto.

Regime dei Minimi: Criteri di permanenza e requisiti

Vi sono poi dei criteri di permanenza nel regime fiscale dei minimi 2018 che sono di ordine temporale, di seguito ascrivibili:

– per gli over 35 non bisogna aver raggiunto il termine massimo dei 5 anni di permanenza,

– per gli under 35 non aver raggiunto tale età anagrafica.

Per poter continuare a godere di tale regime vi sono naturalmente dei requisiti operativiche sono:

  • non aver esercitato in forma associata, familiare o individuale nei tre anni precedenti un’attività artistica o professionale o imprenditoriale;
  • l’attività non sia prosecuzione di altra attività di lavoro autonoma o dipendente (fatte salve alcune eccezioni);
  • aver conseguito nell’anno solare precedente ricavi inferiori ai 30.000 euro e non aver effettuato cessioni all’estero e/o sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  • nel triennio solare precedente non aver acquistato beni strumentali (neanche con finanziamenti) per importi complessivi superiori ai 15.000 euro;
  • non avvalersi di regimi iva speciali;
  • essere residenti sul territorio nazionale;
  • non effettuare in modo esclusivo o prevalente cessioni di fabbricati o di loro porzioni;
  • non avere partecipazioni in società di persone, associazioni o SRL.

Regimi dei Minimi: obblighi

Ma vediamo ora quali sono quindi gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori che continuano ad aderire ai Regimi dei Minimi.

Chi continua ad aderire al regime dei minimi deve:

  • tenere e numerare le fatture di acquisto,
  • emettere fatture con la dicitura e assolvimento della marca da bollo fatture regime dei minimi,
  • indicare secondo l’art 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 sulla fattura emessa che si tratta di “Operazione soggetta al regime dei mini effettuata ai sensi dell’art 1, comma 100, della legge finanziaria 2008″,
  • integrare le fatture degli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultino debitori,
  • nelle operazioni soggette al regime di inversione contabile o reverse charge versare l’imposta entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione,
  • presentare gli elenchi intestati agli uffici doganali.

Resta anche l’obbligo di versare il diritto annuale camerale che si aggira intorno ai 200 euro e che può essere ridotto del 50% secondo quanto previsto dal DecretoCompetitività del 17 luglio 2017.

Regime dei minimi: esclusioni ed esoneri

Chi rientra anche nel 2019 nel regime dei minimi è invece esonerato dal tenere delle scritture contabili, ma deve conservare i documenti ricevuti ed emessi e presentare la dichiarazione dei redditi secondo il D.P.R. n. 322 del 1998.

Sono inoltre esonerati dalle seguenti incombenze:

-registrazione delle fatture emesse,
– registrazione dicorrispettivi,
– registrazione di acquisti,
– tenere e conservare i registri e documenti (ad esclusione di fatture e bollette doganali per acquisti da importazioni),
– presentare la dichiarazione IVA annuale,
– presentare lo spesometro 2019.

contributi previdenziali vengono versati all’INPS e calcolati indipendentemente dal fatturato.Per gli iscritti alla Gestione Separata in quanto professionisti, autonomi, pensionati, lavoratori a progetto sono pari a quanto stabilito dalla circolare INPS n. 18 del 31 gennaio 2018.

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

In conclusione, dobbiamo prestare attenzione ai casi di uscita dal Regime dei Minimi che, oltre ai casi di raggiungimento dei termini temporali massimi come precedentemente visto, sono ascrivibili anche ai seguenti:

  • aver superato il limite dei 30.000 euro annui di corrispettivi,
  • aver effettuato delle esportazioni,
  • aver superato il limite dei 15.000 euro di acquisti di beni strumentali,
  • rientrare in un regime speciale IVA,
  • effettuare in maniera prevalente o esclusiva cessioni di immobili,
  • aver trasferito all’estero la residenza,
  • avere partecipazioni in società di persone, associazioni o SRL.


Le continue modifiche apportate dal legislatore stanno, inoltre, rendendo particolarmente complicato potersi districare tra le diverse opzioni a disposizione. Per questo, nonostante le incombenze contabili siano semplificate rispetto a un regime ordinario, si consiglia comunque di avvalersi della consulenza di un Commercialista che possa tenere sotto controllo la contabilità e verificare se non si siano persi i requisiti di permanenza.

Si ricorda, infine, che tale regime ha cessato di poter essere prescelto a partire dal 1°gennaio 2016, ma coloro che lo avevano già adottato possono continuare ad avvalersene sino al compimento del trentacinquesimo anno di età anche oltre il quinquennio, ovverosia entro i termini di applicazione dello stesso già vigenti.

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