L’affitto d’azienda è una tipologia di contratto ancora poco diffusa in Italia, ma molto conosciuta e praticata nel resto del mondo, dove negli ultimi anni ha permesso di salvare marchi storici dal baratro e impedire che piccole e medie aziende chiudessero i battenti.
In cosa consiste? È subito detto: tramite questo contratto, un imprenditore concede l’uso degli spazi, e spesso anche dei macchinari, della propria ditta ad un altro imprenditore affinché continui l’attività.
L’affitto d’azienda, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, si rivela molto vantaggioso per entrambi: il primo infatti, non potendo più continuare la produzione per motivi di anzianità, per carenza di fondi o perché ha cambiato interesse, riceve il pagamento di un affitto mensile, mentre il secondo può avviare un’attività d’impresa senza il bisogno di acquistare macchinari o altri beni.
Il contratto di affitto di azienda deve essere redatto con atto pubblico (o scrittura privata autenticata) depositato, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, a cura del notaio rogante, nei 30 giorni successivi all’operazione.
Affitto d’azienda: cosa può e cosa non può fare l’imprenditore affittuario?
Indice Pagina
L’imprenditore affittuario, grazie all’affitto d’azienda, può avviare un proprio business, a condizione che non si distacchi da quello originario (per esempio, se decide di affittare un locale predisposto per la fabbricazione di tessili, non potrà impiantarci una panetteria), ma per contro ha anche alcuni obblighi a cui deve sottostare:
- Non può cambiare il nome dell’azienda. Se, per esempio, la ditta si chiama Rossi Pavimenti e lui entra come affittuario, dovrà mantenere la stessa denominazione. Dovrà inoltre mantenere gli stessi rapporti esterni, sia con i fornitori sia con i clienti.
- Deve prendersi cura dei beni aziendali e far sì che rimangano sempre efficienti.
- Deve provvedere in prima persona alle spese per la gestione dell’azienda, ma, dall’altro lato, ha diritto non solo alla riscossione dell’Iva e ad esercitare la detrazione dalle tasse, ma anche a riscuotere tutti gli utili che derivano dall’attività (fatta eccezione per l’affitto mensile, il proprietario originario non può reclamare per sé i guadagni ottenuti da quello nuovo).
Affitto d’azienda: perché lo si dovrebbe prendere in considerazione?
Negli ultimi anni in Italia, anche a causa della crisi, purtroppo abbiamo assistito a diversi episodi di cronaca nera che hanno riguardato da vicino le aziende: per esempio, soprattutto tra il 2014 e il 2017, si sono verificati parecchi casi di imprenditori che, non potendo permettersi di pagare i debiti, si sono tolti la vita.
Inoltre, e questo è un altro fatto, ci sono molti giovani che, pur avendo il desiderio di aprire una propria attività, non possono farlo a causa della mancanza di fondi necessari per acquistare macchinari e beni per iniziare ad avviarla.
In questi casi estremi, così come per altri, l’affitto d’azienda spesso si rivela un’ancora di salvezza per far sì che le ditte non precipitino sul fondo del baratro.
Finalità dell’affitto aziendale: quali sono?
Quali sono le finalità del contratto d’affitto aziendale? L’ affitto di azienda è uno strumento contrattuale versatile che può consentire alle parti il raggiungimento di diversi obiettivi:
- consente di verificare la capacità imprenditoriale dell’erede senza perdere la proprietà dell’azienda. Consente all’attuale imprenditore di salvaguardare salvaguardia i propri interessi,
- con l’inserimento di clausole contrattuali adeguate può limitare i rischi di sopravvenienze passive a carico del futuro compratore;
- al fine di limitare la responsabilità e le contestazioni tra le parti, l’affittuario è costituito da una nuova società appositamente costituita per l’operazione,
- in caso di concordato preventivo mediante contratto di affitto, l’operazione a tutela delle parti è subordinata alla approvazione degli organi della procedura. L’articolo 79 Legge Fallimentare recita quanto segue: “Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto d’affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro 2 mesi corrispondendo alla controparte equo indennizzo […]”.
Contratto di affitto aziendale: quali sono gli obblighi del locatore?
In base all’art. 1617 Codice civile il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.
Ai sensi dell’articolo 1618 Codice civile il locatore può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.